Qual è la normativa in Italia per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici aperte al pubblico?

Quali sono le modalità di ricarica e le prese di ricarica?

Come deve essere gestito ed offerto il servizio di ricarica agli utenti finali?

Un'opinione piuttosto diffusa è che i sistemi di ricarica per veicoli elettrici siano ancora in fase di studio, basati su tecnologie in fase di sviluppo e non ancora ben inquadrati da regolamenti e/o normative nazionali.
Per quanto la mobilità elettrica in Italia non abbia ancora raggiunto la diffusione che già oggi possiamo trovare negli altri Paesi Europei, in realtà il quadro normativo è già delineato e molto chiaro, sia per quanto riguarda il modo in cui le stazioni di ricarica devono essere realizzate, sia per quanto riguarda la loro gestione e le modalità di offerta del servizio di ricarica al pubblico.

I riferimenti normativi più importanti sono:

  • DIRETTIVA 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
    (meglio conosciuta come Direttiva AFID - Alternative Fuels Infrastructure Directive)
  • Legge n. 134 del 7 agosto 2012, Art. 17 septies, comma 1
    (meglio conosciuta come PNIRE - Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

Il primo documento (Direttiva AFID) contiene i requisiti che devono essere obbligatoriamente rispettati per lo sviluppo dell'infrastruttura a servizio dei combustibili alternativi (tra i quali l'elettrico è al primo posto).
Il secondo documento (PNIRE) è un insieme di linee guida promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzate a orientare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia.

Il focus normativo è posto sui punti di ricarica aperti al pubblico


La finalità è evidente: assicurare lo sviluppo di una infrastruttura interoperabile e facilmente accessibile.
La definizione esatta di punto di ricarica aperto al pubblico è:
«punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico»: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce, a livello di Unione, un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento.
Non c'è quindi alcuna distinzione fra «punti di ricarica privati aperti al pubblico» (intesi come installazioni eseguite da soggetti privati su suolo privato) e «punti di ricarica pubblici» (intesi come installazioni eseguite su suolo pubblico da Enti Pubblici o soggetti privati).
L'unico obiettivo è definire dei requisiti a validità generale applicabili a qualsiasi punto di ricarica accessibile dal pubblico, allo scopo di assicurare la più ampia fruibilità da parte degli utenti finali (chi guida un veicolo elettrico).

Caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica


Le normative citate dividono i sistemi di ricarica in due tipologie, in base alla relativa potenza massima:
«punto di ricarica di potenza standard»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW.
«punto di ricarica di potenza elevata»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

La prima categoria (potenza Standard) comprende tutti i sistemi di ricarica in corrente alternata (AC - Modo 3 secondo CEI EN 61851) e i sistemi di ricarica in corrente continua di potenza fino a 22 kW (DC - Modo 4 secondo CEI EN 61851).

La seconda categoria (potenza Elevata) comprende tutti i sistemi di ricarica in corrente continua di potenza superiore a 22 kW (DC - Modo 4 secondo CEI EN 61851).

Questi sistemi di ricarica devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti tecnici minimi:
Punti di ricarica di potenza Standard per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del Tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilità del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici.
Punti di ricarica di potenza Elevata per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN62196-3.
La normativa europea e il Piano nazionale specificano quindi:
  • Per le ricariche in corrente alternata (AC): le stazioni di ricarica devono essere conformi al Modo 3 della IEC 61851 e devono essere dotate di Presa di ricarica Tipo 2 secondo EN 62196.
  • Per le ricariche in corrente continua (DC): la stazione di ricarica deve essere almeno dotata di Standard CCS Combo2.
Il PNIRE specifica ulteriormente:
Tuttavia lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture in ambito pubblico deve comunque prendere in considerazione la presenza di veicoli dotati di altri dispositivi di ricarica in corrente continua (quale ad esempio CHAdeMO - "Modo 4") e Fast AC “Tipo 2”, adottati per molte vetture prodotte da case automobilistiche che sono produttori di veicoli (ad esempio Nissan, Mitsubishi, Renault) anche molto presenti sul territorio nazionale.
Per questo motivo, nel caso di installazione di sistemi di ricarica in corrente continua (DC - Modo 4), è sempre fortemente consigliato l'impiego di stazioni di ricarica multistandard (che integrano quindi i 3 standard presenti sul mercato per la ricarica veloce dei veicoli elettrici).

Per approfondimenti su Modi di ricarica e tipologie di Prese di ricarica:

Modalità di gestione e offerta del servizio di ricarica


Il PNIRE descrive molto bene come deve essere gestito il servizio di ricarica:
In linea con il testo della DIRETTIVA 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il quale prevede che l’attività di ricarica dei veicoli elettrici debba essere sviluppata come un’attività competitiva aperta a tutti i soggetti interessati a sviluppare o gestire una infrastruttura di ricarica, l’attività di ricarica pubblica dei veicoli elettrici è un’attività da svolgere in regime di concorrenza [...].
Sarebbe opportuno che tali attività coinvolgessero territori non troppo limitati, in coerenza con i flussi di traffico, ciò si rende opportuno anche allo scopo di minimizzare i problemi di interoperabilità tra sistemi diversi, al fine di garantire una facile “continuità di ricarica”.
Di conseguenza ogni soggetto industriale coinvolto nella produzione di sistemi di ricarica deve orientarsi verso la fabbricazione di sistemi aperti e interoperabili in modo da garantire una continuità territoriale della ricarica sia a livello locale, regionale, extraregionale e comunitario.
Il sistemi sviluppati devono essere inoltre caratterizzati da un adeguato sistema di gestione delle infrastrutture di ricarica che sia in grado di restituire una serie di informazioni e funzionali di base [...].
Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico devono prevedere anche modalità di ricarica libere da contratti per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza quindi la necessità di dover concludere contratti esclusivamente con i fornitori di energia elettrica o gli operatori (gestori dell’infrastruttura) interessati.
Quest'ultimo punto è fondamentale ed è ripreso dalla Direttiva AFID:
Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono, inoltre, modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati.
Quindi, sintetizzando, una corretta gestione di un punto di ricarica per veicoli elettrici aperto al pubblico richiede l'impiego di un sistema di gestione che consenta:
  • Interoperabilità fra sistemi di ricarica e circuiti diversi, allo scopo di facilitare gli utenti finali e assicurare continuità di ricarica.
    Questo significa che una singola colonnina o un insieme di colonnine di ricarica non può essere gestito secondo logiche proprietarie e rimanere isolato dall'infrastruttura circostante, bensì ogni singola installazione deve poter essere utilizzabile anche da utenti appartenenti a circuiti o territori diversi, costituendo di fatto un unico grande Network di ricarica composto da singoli sistemi differenti capaci però di "parlare" tra loro.
  • Modalità di ricarica Ad Hoc, allo scopo di facilitare l'accesso agli utenti occasionali.
    Questo significa che l'utente finale non deve essere obbligato a sottoscrivere un contratto (o comunque registrarsi) presso l'Operatore di ogni singola colonnina di ricarica, bensì devono essergli forniti gli strumenti per poter utilizzare il servizio di ricarica senza contratto o registrazione (quindi, per semplificare, senza obbligarlo a richiedere una tessera prima di poter ricaricare). L'unico modo per soddisfare questo requisito è abilitare i pagamenti con carta di credito presso i singoli punti di ricarica, senza però richiedere una registrazione o la sottoscrizione di un abbonamento o contratto (si deve poter pagare la singola ricarica, volta per volta).
Il servizio di ricarica è un'attività libera e praticabile da qualsiasi soggetto, in regime di libera concorrenza di mercato fra operatori diversi; gli Stati membri devono assicurare che:
[...] gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico.
[...] i prezzi praticati dagli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico siano ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori.
Inoltre il PNIRE ribadisce che esiste una sostanziale differenza fra «vendita di energia» e «servizio di ricarica»:
E’ necessario privilegiare soluzioni aperte che, in particolare, permettano di considerare efficacemente la “ricarica” non solo come “vendita di energia” ma come parte della fornitura di un servizio. In questo ambito, anche sulla scia della quasi totalità delle esperienze europee in corso, la vendita del kWh non rappresenta l’unica componente dell’intero servizio fatturato. Tale scenario supporta l’opportunità che molti operatori possano fornire un “servizio di mobilità”.
Il sistema di gestione EMOBITALY consente a ogni singolo proprietario di punto di ricarica di decidere la propria tariffa e di comporla a piacimento utilizzando tre componenti distinte:
  • Tariffa iniziale: costo fisso addebitato all'inizio della sessione di ricarica, indipendente da durata ed energia consumata;
  • Tariffa in base all'energia: costo proporzionale all'energia (kWh) consumata per la ricarica;
  • Tariffa in base al tempo: costo orario calcolato da inizio sessione a fine sessione.
Il proprietario del punto di ricarica decide il valore delle singole componenti (alcune componenti possono essere impostate a zero, nel caso in cui ad esempio si volesse definire solo una tariffa oraria, oppure solo una tariffa in base all'energia).

EMOBITALY è il Sistema di Gestione per colonnine di ricarica più completo in Italia.
Chi utilizza questo sistema di gestione ha la sicurezza di essere integralmente conforme ai requisti richiesti dalle normative vigenti in Italia per la gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici aperte al pubblico.